Tribunale

È un organo articolato, di regola, in sezioni civili e penali. Prima dell'introduzione della riforma del giudice unico, in materia civile, il tribunale aveva competenza, in primo grado, per le cause inerenti imposte e tasse (salvo quelle rientranti nella giurisdizione delle Commissioni tributarie), stato e capacità delle persone (salvo quelle rientranti nella competenza del tribunale per minorenni), diritti onorifici, querela di falso, alcuni casi di contenzioso elettorale e amministrativo, separazioni personali dei coniugi e scioglimenti dei matrimoni, cause di valore indeterminabile. In secondo grado era organo di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dal giudice di pace e dal pretore. In campo penale il tribunale è competente in primo grado per le cause non di competenza del Tribunale per i minorenni e della Corte di assise. Il Tribunale opera in composizione prevalentemente monocratica, salvo in presenza di alcuni reati, tassativamente previsti dalla legge, per i quali è prevista la composizione collegiale. Una sezione speciale dei Tribunali costituisce la Corte di assise, organo collegiale cui è attribuita una speciale competenza per i delitti più gravi (strage, attentato, omicidio, spionaggio ecc.).Con il D.L. n. 51 del 19 febbraio 1998 (norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) che ha previsto la soppressione della Pretura, il Tribunale è diventato ufficio giudiziario unico di primo grado a partire dal 2 giugno 1999.

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ultima modifica 2012-10-16T12:25:00+02:00
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