Definito dalla Legge n.1766 del 16 giugno 1927 come il “diritto che gruppi di persone quali collettività di abitanti di un Comune o di una sua frazione o, anche, di una sola parte di essi e di una collettività di altro tipo (associazione agraria, università, comunanza, partecipanza, dominio collettivo, vicinia, regola, eccetera) esercitano su terreni appartenenti a privati, oppure ad Enti territoriali od associativi di vario genere”. Gli usi civici più frequenti sono quelli di legnatico (raccolta della legna), pascolatico od erratico (pascolo degli animali), fungatico (raccolta di funghi).

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